Segnalazione Certificata di Inizio Attività

 

Descrizione

Si tratta di un titolo edilizio che va presentato tramite comunicazione al Comune prima di effettuare alcune tipologie di interventi edilizi. La sua introduzione è dovuta, a livello di normativa, alla legge 122 del 2010 e, una volta entrata in vigore, trova applicazione nel campo edilizio in sostituzione di un titolo edilizio precedente: la DIA o Denuncia di Inizio Attività.

La S.C.I.A è sempre corredata dai necessari elaborati tecnico-grafici per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione, dalle asseverazioni di conformità alla strumentazione ed alla regolamentazione vigente, dal titolo di proprietà o atto equipollente, dai documenti catastali, dai documenti tecnici di progetto riferiti a normative specialistica (impianti interni, efficienza energetica, ecc) , dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali ed i fatti come previsti negli art. 46 e 47 del testo unico approvato con D.P.R. n. 445/2000, nonché da titolo attestante il pagamento dei diritti di segreteria/istruttoria negli importi previsti.

Va precisato che la Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A) è esclusa nei casi di sussistenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, in quanto la legge esclude la possibilità di autodichiarare/autocertificare in sostituzione delle autorizzazioni di legge in aree sottoposte a regime vincolistico.

Tali tipi di vincolo sono, com’è noto, soggetti alle disposizioni del Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42 e ss.mm. e ii. e sono posti sotto la tutela delle Soprintendenze, dirette promanazioni del Ministero dei Beni Culturali, oltre che soggetti anche alle disposizioni della legge n. 394/1991 e pertanto posti sotto la tutela dell’Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, diretta promanazione del Ministero dell’Ambiente.

Preventivamente alla presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività, vanno quindi acquisite le autorizzazione/nulla-osta/pareri secondo quanto disposto dal D.Lgv. 42/2004 e dalla Legge n. 394/1991. Esse debbono essere obbligatoriamente allegate alla S.C.I.A, senza alcuna possibilità di posticiparle.

  

Cosa occorre

Per inoltrare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, il proprietario dell’immobile, o chi ne abbia titolo, può presentare istanza indirizzata allo Sportello Unico per l’Edilizia accompagnata da una relazione tecnica asseverata, a firma di un progettista abilitato che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici vigenti e non in contrasto con quelli adottati ed al regolamento edilizio vigente, nonché il rispetto delle norme tecniche, delle norme di sicurezza e di quelle igienico sanitarie.

Ai sensi del comma 8 dell’art. 3 del D.Lgs. 494/96 (come modificato dall’art. 86 co. 10 del D.Lgs.n. 276/2003 (cd. Riforma Biagi) e dall'art. 20 D.Lgs. 251/2004), con la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività devono essere inoltrati i seguenti documenti:

- nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori;

- dichiarazione dell’organico medio annuo distinto per qualifica resa dall’impresa esecutrice e dichiarazione relativa all’applicazione del Contratto Collettivo ai lavoratori dipendenti dell’impresa;

- certificato di regolarità contributiva dell'impresa (D.U.R.C. oppure Certificati INPS, INAL, cassa Edile) in originale, non più vecchio di tre mesi.

Si informa che il Certificato di regolarità contributiva dell'impresa esecutrice dei lavori, secondo quanto chiarito dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 848 del 14 luglio 2004, non è autocertificabile.

 

Quanto costa

All’atto della presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività è necessario allegare il versamento di € 75,00 sul c/c postale n. 15266844 intestato a Comune di Montecorice – Servizio Tesoreria T.C.C. - 84060 Montecorice (SA) (Indicare sulla causale del versamento: “diritti di segreteria e di istruttoria per SCIA in immobile in via _________________”).

Per gli interventi oggetto di accertamento di conformità art. 37 del DPR 380/2001  è necessario allegare il versamento di € 300,00 sul c/c postale n. 15266844 intestato a Comune di Montecorice – Servizio Tesoreria T.C.C. - 84060 Montecorice (SA) (Indicare sulla causale del versamento: “totale diritti per accertamento di conformità art. 37 DPR 380/2001 in immobile in via _________________”).

 

Dove
La documentazione deve essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di Montecorice, via Duca degli Abruzzi 15 consegnata a mano, per posta o per via telematica (documenti firmati digitalmente) con PEC all’indirizzo : urbanistica.montecorice@asmepec.it .

 

Orari
L’ufficio riceve il martedì ed il giovedì dalle ore 9:30 alle 12:30.

 

A V V I S O

L’adozione del Progetto di Aggiornamento del PSAI, come da avviso prot. 1286 del 15/04/2011 pubblicato sul BURC n. 27 del 02.05.2011, ha quale effetto concreto la modifica e sostituzione del previgente PSAI e, fino alla definitiva approvazione dello stesso aggiornamento, la norma più restrittiva tra il progetto di aggiornamento del Piano Stralcio e il previgente PSAI assume valore di misura di salvaguardia del territorio ai sensi dell’art. 3 delle Norme di Attuazione.

Ai sensi della nuova disciplina normativa del PSAI, le nuove istanze (PdC/SCIA/Comunicazioni/ecc.) dovranno essere presentate con il corredo anche della nuova cartografia e con la documentazione prescritta dalla nuova disciplina normativa, per quelle già in essere dovranno adeguarsi gli elaborati ed i relativi Pareri.

Si precisa che ai fini della corretta applicazione della suddetta disciplina, le Pratiche edilizie dovranno essere corredate dai seguenti elaborati:

1. Stralcio delle tavole di PSAI con relativa legenda evidenziando l’immobile oggetto d’intervento: Tav. del RISCHIO, Tav. del PERICOLO e Tav. delle Aree di ATTENZIONE;

2. Relazione di compatibilità Idraulica / Geologica / Indagini o altro qualora richiesto a seconda dei casi, dalla disciplina normativa dello stesso PSAI e nel rispetto delle prescrizioni contenute nei relativi allegati, ovvero dichiarazione, ai sensi di legge, a cura di professionista abilitato, circa i casi specificatamente previsti senza alcuna necessità di ulteriori adempimenti rispetto al PSAI;

3. Parere dell’Autorità di Bacino Sinistra Sele in tutti i casi richiesti dalle norme di attuazione del PSAI.
torna all'inizio del contenuto