Tassa sui Servizi Indivisibili - T.A.S.I.

La Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) è stata istituita dalla Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) ed è disciplinata oltre che dalla stessa Legge, anche dal Regolamento Comunale IUC, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 31/07/2014. È dovuta per la fruizione dei servizi indivisibili offerti dal Comune quali ad esempio, l'illuminazione pubblica, la manutenzione delle strade, i servizi cimiteriali ecc..

Chi paga

La TASI è dovuta da chiunque possiede a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, diritto di abitazione, superficie, enfiteusi) unità immobiliari e anche da chi le detiene in locazione o in comodato. In particolare, in questo ultimo caso, quando non vi è coincidenza tra possessore e detentore dell’immobile, il primo è tenuto a versare il 70% dell’imposta dovuta, mentre il secondo è tenuto a versare il rimanente 30%.

In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria; il medesimo obbligo è valido anche per i detentori.

La TASI non è dovuta per le abitazioni principali e relative pertinenze. Sono escluse dall'abolizione del versamento della TASI le abitazioni principali classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9.

Ricordiamo che l'abitazione principale è l'immobile (iscritto o iscrivibile a catasto come UNICA UNITA' IMMOBILIARE) nel quale il possessore ed il relativo nucleo familiare dimora abitualmente e risiede anagraficamente,

 

Come si paga

Il calcolo della TASI anno 2017 è effettuato applicando alla base imponibile determinata con gli stessi criteri utilizzati per la determinazione della base imponibile IMU (rendita catastale rivalutata del 5% cui viene moltiplicato il coefficiente previsto per la specifica categoria catastale), una delle aliquote stabilite con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 31/07/2014, di cui al prospetto sottostante:

Abitazione principale (solo u.i. classificate A1, A8 e A9) 1 per mille
Abitazioni tenute a disposizione 0,3 per mille
Aree edificabili 0,3 per mille
Fabbricati rurali (D10) 1 per mille
Altri fabbricati cat. C1 - D 0,8 per mille

 

 

 


Versamenti

Il versamento dell'imposta va versato in due rate con scadenza:

acconto entro il 16 giugno 2017

saldo entro il 18 dicembre 2017

Il pagamento dell'imposta può essere effettuato anche in unica soluzione entro il 16 giugno 2017.

La TASI deve essere versata utilizzando il modello F24 indicando i seguenti codici:

codice ente: F479

 

codice tributo

abitazione principale: 3958 (solo categorie A/1-A/8-A/9);

fabbricati rurali: 3959;

aree fabbricabili: 3960;

altri immobili: 3961;

interessi: 3962;

sanzioni: 3963.

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